top of page

Linee guida CNF procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19

  • Immagine del redattore:  avv. Milena Lo Fiego
    avv. Milena Lo Fiego
  • 27 apr 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 il CNF tenuto conto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo propone quanto segue:


Procedimenti di natura consensuale:

1) Fino alla cessazione della fase emergenziale il deposito dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. è ammesso esclusivamente con modalità telematiche.

2) Nelle suddette ipotesi, i difensori potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione”. I difensori, almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna -stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L.n.18/2020- dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;

- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente ecoscientemente;

- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione edivorzio);

di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi),

previa trasmissione telematica per il parere al PM.

Procedimenti di natura contenziosa

La disposizione normativa che in queste udienze prevede che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Leggen. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, fermo restando che che l'introduzione della stessa idovrà tuttavia avvenire con gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.

Il ricorso alla modalità di celebrazione dell'udienza da remoto, non potrà avere luogo nei casi in cui, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti.L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori.

Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazionetraleparti. in tali ipotesi, la parte, tenendo pur sempre in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, anche nel rispetto del c.d. distanziamento sociale –dovrà recarsi,ove possibile,presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà ilcollegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio

Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti.

Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo”prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

ree

 
 
 

Commenti


info.mlofiego@gmail.com

Tel  02 82951954 – Fax 02 21113279

Milano via Montenapoleone n. 8

Buccinasco via Cadorna 8/98

 

©2020 di Milena Lo Fiego. Tutti i diritti riservati

Ordine degli avvocati di Milano

Partita Iva 06480310967

bottom of page