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Assicurazione sulla vita a favore di terzo: l'espressione "eredi legittimi" possibile vaglio SS.UU.

  • Immagine del redattore:  avv. Milena Lo Fiego
    avv. Milena Lo Fiego
  • 28 apr 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

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Secondo l’orientamento giurisprudenziale tradizionale (recentemente anche dalla Cass. Civ., n. 26606/ 2016) tale clausola avrebbe valore meramente descrittivo identificando i soggetti cui devono essere attribuiti, iure proprio, i diritti nascenti dal contratto senza che l’espressione possa essere intesa come rinvio alla disciplina in materia successoria ai fini della determinazione delle quote spettanti agli eredi, da suddivise in parti uguali. Di contrario avviso, la Cassazione n. 19210/ 2015 secondo la quale pur acquistando il terzo un diritto proprio, esso non potrebbe ritenersi svincolato dalle regole successorie poiché ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, deve intendersi che le parti abbiano non solo voluto individuare, i beneficiari, ma determinare anche il criterio di attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto.

 
 
 

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